In Italia la situazione in realtà non è molto complicata, ed è più difficile da spiegare che da comprendere, ma sono le ideine strane di certa gente che complicano la vita. L'articolo che hai linkato è corretto ma, non ostante lo specchietto degli esempi che riporta, non è facile estrarne la sostanza. Ci provo io, sperando di semplificarne la comprensione e non di complicarla!

Le cose stanno più o meno così.
Se il soggetto ripreso NON è riconoscibile, allora dell'immagine posso farne quel che mi pare, senza dover chiedere nulla a nessuno. Fin qui non c'è da aver dubbi.
Altrimenti, il principio generale è che SE nell'immagine la riconoscibilità del soggetto è determinate (es: ritratto), allora non posso pubblicarla in nessun caso senza consenso del soggetto. Se invece il soggetto NON è determinate (es: gruppo di persone che osservano incuriosite qualcosa), allora dipende dal luogo della ripresa, come segue.
Fermo restando - TASSATIVAMENTE - che la riconoscibilità del soggetto NON sia determinate nell'economia dell'immagine, la ripresa è consentita e non può essere impedita se avviene in un luogo pubblico (es: strada) o in un luogo privato che ospita un evento pubblico (es: una conferenza stampa, una presentazione di prodotto pubblicizzata e ad ingresso libero). Invece la ripresa NON è liberamente consentita (salvo esplicito consenso che quindi è obbligatorio), quando il luogo della ripresa è privato, anche se aperto al pubblico. Questo può dare luogo a facili equivoci. Infatti, un ristorante, un bar, un pub, ecc, sono certamente luoghi privati aperti al pubblico, ma questo NON li rende LUOGHI PUBBLICI, ma sono equiparati a questi soltanto nel caso che ospitino EVENTI PUBBLICI AD INGRESSO LIBERO (vedi il caso di una presentazione citato in precedenza).
La sostanza è tutta qui, e quanto detto sopra dovrebbe essere sufficiente per poter decidere in ogni situazione.
Vi è anche un'altra questione che è ignorata nell'articolo citato, probabilmente perché la ritiene implicita, ma che secondo me è opportuno chiarire bene: NON è MAI LECITO PUBBLICARE IMMAGINI CHE SIANO LESIVE DELLA DIGNITA' DEL SOGGETTO RITRATTO RICONOSCIBILE, salvo il caso che si tratti di personaggi pubblici. Insomma, NON è consentito ridere alle spalle di qualcuno che sia riconoscibile.
Vi sarebbe poi la questione del cosiddetto "consenso implicito", per esempio quando qualcuno si fa ritrarre sorridente, fornendo cioè un assenso implicito tramite la propria stessa espressione (oppure con un saluto o quant'altro), ma secondo me questo è un argomento labile e spinoso sul quale è bene non fare affidamento.